(massima n. 3)
Il reato di cui all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale. Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall'ordinario concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., e cioè nel reato di violenza sessuale. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine).