(massima n. 1)
In tema di delitti contro la libertà sessuale, non può parlarsi di atti inequivocabilmente libidinosi in caso di visita medica — in linea generale e fatti salvi alcuni casi particolari — solo quando la visita medica debba necessariamente riguardare la sfera o gli organi sessuali del paziente e non quando essa riguardi altre parti del corpo. In tal caso, infatti, è evidente che l'estensione della visita anche alla sfera sessuale può concretizzare il delitto di atti di libidine violenti, poiché, per integrare gli estremi della violenza, è sufficiente anche la violenza meramente potenziale, che si verifica quando il medico — estendendo abusivamente l'area della sua indagine — operi all'improvviso ed all'insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l'opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili.