(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di atti di libidine violenti, č sufficiente il dolo generico, consistente nella volontā libera e cosciente di commettere gli atti contro il consenso della persona offesa o nonostante l'invaliditā di essa per i casi di violenza presunta, con la consapevolezza del carattere libidinoso degli stessi, essendo irrilevanti i motivi che eventualmente abbiano spinto l'agente a tale comportamento. Il dolo, tuttavia non inest in re ipsa, non puō cioč essere presunto ma va accertato in relazione alla particolaritā della fattispecie.