(massima n. 1)
In tema di delitti contro la libertą sessuale, gli atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., sono non soltanto quelli con i quali si soddisfa, ma anche quelli con i quali si eccita la brama sessuale. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale reato, non occorre che la concupiscenza sia soddisfatta, poiché tale soddisfazione č del tutto estranea al perfezionarsi del reato, ma sono sufficienti abbracci e toccamenti lascivi anche se su parti del corpo non scoperte.