(massima n. 1)
Integra la materialitą del delitto di atti di libidine qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, come toccamenti lascivi e ancor pił gravemente, strofinamenti dell'organo virile sugli organi genitali femminili, a prescindere dalla concreta realizzazione del fine. Non č necessaria la consapevolezza da parte della persona offesa della natura delle azioni poste in essere dall'agente, come avviene talora nel caso di atti di libidine su minori, che possono percepire un disturbo o squilibrio della loro personalitą con diverso grado di consapevolezza o confondere perfino con un gioco innocente il comportamento turpe del soggetto agente.