(massima n. 1)
L'art. 521 c.p. incrimina gli «atti» di libidine violenti e non l'«atto di libidine violento»; ciò significa che possono integrare la materialità del delitto sia una singola manifestazione di concupiscenza sia una pluralità senza che, in questa seconda ipotesi, si abbiano più reati, purché le varie espressioni di libidine si susseguano senza soluzione di continuità sì da costituire segmenti di un'unica azione delittuosa.