(massima n. 1)
Integra la materialitą del delitto di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, anche in modo non completo, e di durata brevissima. A tale scopo sono sufficienti toccamenti lascivi in un contesto non equivoco di altre manifestazioni dell'imputato (l'essersi, nella specie, denudato ed aver invitato il soggetto passivo a fare altrettanto).