(massima n. 1)
A norma del secondo comma dell'art. 444 c.p.c., la speciale competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto d'iscrizione della nave riguarda solo le controversie che hanno per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione e alla pesca marittime. Pertanto, la competenza a conoscere la controversia riguardante l'indennità per riconosciuta inidoneità alla navigazione conseguente ad un pregresso stato di malattia va determinata ai sensi del primo comma dello stesso articolo, essendo stati implicitamente abrogati — per effetto della generale disciplina introdotta con l'art. 461 del codice di procedura civile del 1942 e quindi modificata con la legge n. 533 del 1973 — sia l'art. 57 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, richiamato dall'art. 28 del R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull'assicurazione contro le malattie della gente di mare), sia quest'ultima disposizione attuativa del detto richiamo.