(massima n. 1)
In tema di violenza carnale presunta, ex art. 519 cpv. n. 3 c.p., sussistono due ipotesi, a seconda che la vittima sia inferma di nascita ovvero che, a cagione della sua inferiorità fisica o psichica, la vittima non sia in grado di resistere al colpevole (anche se la situazione di inferiorità non sia stata dal colpevole medesimo determinata). Mentre nella prima ipotesi non è richiesta alcuna indagine particolare sul grado di infermità mentale, sul secondo caso, invece, deve accertarsi in concreto il grado di tale infermità o inferiorità per valutare se esso è di tale entità da impedire completamente oppure solo da limitare in modo apprezzabile la resistenza da parte della vittima.