(massima n. 1)
Il delitto di violenza carnale presunta, di cui all'art. 519, cpv., n. 2, c.p., prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento e, segnatamente, di cura che può ben configurarsi anche nei confronti di un pranoterapeuta o sedicente guaritore, essendo sufficiente l'instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto.