(massima n. 1)
In relazione al reato di violenza carnale, legittimamente è esclusa l'ammissibilità del prelievo ematico e della relativa perizia sul bambino nato dal rapporto incestuoso, quando vi osti il diritto personalissimo di riservatezza attribuito dall'art. 73, L. 4 maggio 1983, n. 184, al bambino intanto adottato, e opposto dai genitori adottivi, che hanno negato perciò il consenso alla perizia.