(massima n. 1)
Non è censurabile dal giudice di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia ritenuto che il delitto di ratto a fine di libidine e quello di violenza carnale siano rimasti nettamente separati in relazione alle condotte, non coincidenti temporalmente, allorché tra l'inizio della privazione della libertà e l'inizio degli atti integranti il delitto di violenza carnale sia trascorso un non trascurabile lasso di tempo. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati, veniva spiegato, nella sentenza impugnata, che la vittima era all'esterno della propria abitazione, allorché fu immobilizzata e trattenuta «per il tempo necessario perché fosse dagli aggressori sfondata la porta dell'abitazione e fosse realizzata dagli stessi la violenta adduzione nella stanza da letto»: tempo questo trascorso «oltre i limiti di quanto fosse strettamente indispensabile per consumare gli atti di violenza sessuale»).