(massima n. 2)
Poiché l'abrogato articolo 519 c.p. deve essere considerato in rapporto di continuità normativa con i reati di violenza sessuale introdotti dalla legge 66/96, non essendosi verificato un fenomeno di abolitio criminis, ne consegue che il disvalore giuridico del fatto è rimasto identico e anche tale reato deve essere considerato ostativo all'applicazione dell'indulto, anche se il relativo provvedimento non ripete l'indicazione del titolo di reato abrogato. (Mass. redaz.).