(massima n. 1)
L'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestą degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione č parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L'altra norma prescinde, invece, dalla falsitą, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocitą dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilitą di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.