(massima n. 2)
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta con la formula «mette altrimenti in circolazione» si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall'art. 517 c.p.