(massima n. 1)
Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 c.p. è necessario che l'induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento - nominativo o figurativo - che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.