(massima n. 1)
L'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. — secondo cui la Corte di cassazione, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo — disciplina virtualmente tutte le ipotesi cosiddette di rinvio improprio al giudice di primo grado, tra le quali non possono non rientrare quelle in cui si ravvisino violazioni degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio, per omissione o nullità degli atti volti a provocare, anche nel corso del procedimento di primo grado, la costituzione di altre parti nei confronti delle quali deve essere pronunciata la decisione. Ne consegue che, nell'ipotesi di annullamento della sentenza con la quale i giudici d'appello avevano confermato la pronuncia di estinzione del processo, resa direttamente dal collegio al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 308 cpv. c.p.c., deve egualmente disporsi il rinvio della causa al giudice di primo grado. (Nella specie, in primo grado l'istruttore aveva concesso una proroga del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio, ma il collegio, sull'assunto dell'improrogabilità dei termini perentori, aveva dichiarato l'estinzione del processo, con sentenza confermata in appello).