(massima n. 1)
La convenzione con cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 1029 c.c., si costituisce una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire dà luogo ad un rapporto di carattere obbligatorio, che diviene reale solo con la costruzione dell'edificio, che costituisce il fondo dominante o servente a favore o a carico del quale è rivolta l'utilità assicurata della servitù. Pertanto, l'alienazione del suolo non ancora edificato non comporta che la servitù, attiva o passiva, costituita dagli originari contraenti si trasferisca ai successivi acquirenti del fondo medesimo, i quali, mediante apposite e specifiche pattuizioni, possono solo subentrare nel rapporto obbligatorio facente capo ai rispettivi danti causa.