(massima n. 1)
In tema di servitù, il fatto che il fondo dominante, per quanto sito in zona agricola, abbia una certa potenzialità edificatoria, sia pure per costruzioni isolate e nel rispetto di determinati indici, è sufficiente a far ritenere sussistente la sua edificabilità ai funi della costituzione, a carico di altro terreno, di una servitù di non edificare a salvaguardia dello sfruttamento edilizio del fondo dominante medesimo, non rilevando in contrario l'avvenuta revoca di una concessione edilizia su di esso, la quale non preclude, di per sé, il successivo rilascio di differenti concessioni conformi agli strumenti urbanistici.