(massima n. 1)
L'art. 115 del c.p., secondo il quale in caso di accordo per commettere un reato nessuno puņ essere punito se il reato non č commesso, non trova applicazione nell'ipotesi di accordo per la cessione di sostanze stupefacenti in quanto, tra le condotte alternative punite dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, č prevista l'«offerta» di droga, che costituisce reato di pericolo presunto per scelta di politica criminale del legislatore e che si pone pertanto fra le eccezioni legislative che il suddetto art. 115 fa espressamente salve.