(massima n. 1)
L'abitualitą presunta per legge non consente al giudice la possibilitą di tenere conto delle motivazioni e dei significati assunti in concreto dalla condotta criminosa. Per la sua sussistenza infatti, basta che si verifichi la condizione che l'imputato, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, riporti condanna per un delitto non colposo della stessa indole.