(massima n. 1)
Ai fini della declaratoria di delinquenza abituale, la norma, nel prevedere la pronuncia nei confronti di colui che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, riporti altra condanna, non fissa un limite numerico tassativo di condanne, ma un limite minimo (cioč tre o pił delitti).