(massima n. 1)
Per la ricorrenza della servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i comproprietari, con la conseguenza che nel caso in cui l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed è, quindi, regolata dal titolo, nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'art. 1102 c.c. (Nella specie, in applicazione del surriportato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui si è ritenuto che rientrasse nell'uso della cosa comune e non costituisse servitù, l'apertura da parte di uno dei comproprietari di un varco munito di porta basculante sul cortile comune, essendo rimasta inalterata l'originale destinazione del bene di consentire il passaggio, non limitato alle persone, dei vari proprietari frontisti).