(massima n. 1)
In tema di imputabilitā, non vi č necessaria coincidenza fra gli stati di tossicodipendenza o di tossicomania e la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti di cui all'art. 95 c.p. Quest'ultima ricorre nei soli casi in cui l'abuso di droga abbia prodotto nel tossicomane un vero e proprio stato patologico permanente, il quale, alterando i processi intellettivi o volitivi dell'imputato, ne abbia escluso o gravemente scemato l'imputabilitā.