(massima n. 1)
La linea di demarcazione tra l'intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti (art. 94, terzo comma c.p.) e l'intossicazione cronica prevista dall'art. 95 c.p. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale.