(massima n. 1)
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi sul fondo altrui (art. 896 c.c.) può costituire oggetto di servitù — potendo questa consistere, ad eccezione di quella coattiva (art. 1032 c.c.), in qualsiasi comodità, o anche mera amenità, del fondo dominante (art. 1028 c.c.) — che può esser acquistata per destinazione del padre di famiglia — pur nella vigenza del codice civile abrogato, essendo i rami visibili e permanenti — mentre non è usucapibile, potendo il proprietario del fondo costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli.