(massima n. 1)
In caso di ubriachezza volontaria o colposa, l'imputabilità rimane integra, quali che siano gli effetti dell'alcool sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, il quale perciò risponde del reato commesso, sempre che sia accertata l'esistenza dell'elemento psicologico proprio del reato stesso. L'ubriachezza accidentale, derivante cioè da caso fortuito o da forza maggiore, rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, e la relativa prova deve essere sicuramente acquisita al processo, come in genere per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilità quando questa è presunta dalla legge.