(massima n. 1)
I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato - fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità.