(massima n. 1)
Al fine di distinguere il concorso di reati dal reato complesso e se una determinata ipotesi criminosa prevista dalla legge sia da ritenersi diversa ed autonoma rispetto ad un'altra, deve aversi riguardo agli elementi costitutivi delle due fattispecie legali, cioč all'elemento oggettivo o materiale, rappresentato dalla condotta positiva o negativa del soggetto e, per la maggior parte dei reati, dal risultato di tale condotta cioč dall'evento ed all'elemento soggettivo o psichico, consistente nella volontā cosciente dell'agente diretta alla realizzazione del fine verso il quale la sua azione č rivolta.