(massima n. 1)
Per aversi reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. non basta che pił fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune, ma occorre che uno di essi converga interamente in un'altra figura criminosa tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro. In difetto di tali presupposti, sussiste il concorso formale dei reati, nulla rilevando la parziale coincidenza dei rispettivi momenti consumativi. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita e omesso versamento di contributi previdenziali, in cui č stato escluso l'assorbimento del primo nel secondo reato, affermandosi il concorso formale).