(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato complesso previsto dall'art. 84 c.p., non basta che pił fatti, i quali isolatamente considerati costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento in comune, ma č necessario che siano identici tutti gli elementi essenziali integranti ipotesi tipiche di reati tra loro diversi. Non č sufficiente, pertanto, che un reato sia stato perpetrato per concretizzare altro scopo criminoso.