(massima n. 1)
Per configurare il reato complesso č necessario che una norma di legge operi la fusione in un'unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i pił fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (Nella fattispecie č stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 84 c.p. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari).