(massima n. 1)
Il delitto di turbata liberta dell'industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell'antigiuridicitā con l'ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l'epoca di ultimazione della condotta illecita, č legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela).