(massima n. 1)
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate dalla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 c.p., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di «altro effetto penale della condanna», previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un difetto riflesso di natura penale.