(massima n. 1)
La revoca dell'indulto va disposta quando si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche quando si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella dovuta. Infatti l'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, c.p., si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite senza necessitą di un formale provvedimento di revoca.