(massima n. 1)
In tema di cumulo di pene concorrenti, nel caso in cui debba farsi luogo ad applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. con riferimento ad alcune delle pene detentive temporanee concorrenti, la riduzione di pena che ne deriva deve essere operata con riguardo al cumulo materiale ex art. 73 c.p. e non al cumulo giuridico previsto dall'art. 78 stesso codice; invero il cumulo materiale, derivante dalla somma aritmetica delle pene da espiare, comprende anche le pene unificate ex art. 71 cpv. c.p. e, come tale, precede necessariamente il cumulo giuridico ex art. 78 citato, e, dunque, il limite massimo di pena previsto da tale ultimo articolo č operante solo se il cumulo materiale prevede una pena unica superiore a trent'anni di reclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di un condannato volta ad ottenere la riduzione di pena, risultante dall'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., dal tetto massimo di trenta anni ex art. 78 c.p. anziché dalla somma aritmetica delle pene).