(massima n. 1)
Il limite massimo di trenta anni di reclusione, previsto per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, non si applica nella ipotesi in cui concorrano pił delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, valendo nella specie la regola dell'applicazione dell'ergastolo.