(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi — di cui all'art. 416 bis, commi quarto e quinto, c.p. — non richiede la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo — attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, comma secondo, c.p., introdotto dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19 — logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.