(massima n. 1)
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. č da considerare «oggettiva» onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.