(massima n. 1)
In materia di reato commesso in conseguenza di altrui inganno (art. 48 c.p.), l'idoneitą dell'azione dell'autore mediato va valutata necessariamente in rapporto alle qualitą ed alle capacitą dell'autore immediato, con la conseguenza che qualora questo sia un pubblico ufficiale occorre in particolare tenere conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono. Pertanto, quando alla luce di siffatti dati le prospettazioni del privato non valgono ad alterare la realtą fattuale, deve escludersi induzione mediante errore, da parte di tale soggetto nei confronti di quello pubblico, alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di false dichiarazioni rese dal privato per ottenere una licenza edilizia, dichiarazioni che la Corte non ha ritenuto sufficienti per la configurazione del reato, alla luce dei doveri di esame e di controllo del funzionario pubblico).