(massima n. 1)
Non ricorre la fattispecie del cosģ detto «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p., bensģ quella prevista all'art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontą dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformitą della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilitą a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 c.p. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente).