(massima n. 1)
Qualora l'assemblea dei soci di una cooperativa edilizia, che abbia ottenuto dal comune la concessione del diritto di superficie su un lotto di terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio, abbia stabilito «l'assegnazione in uso» ad alcuni soci medesimi di determinate parti del terreno circostante i fabbricati, deve ritenersi (salvo che nonostante il tenore della citata espressione risulti in concreto che si sia voluto conferire un semplice diritto personale) che oggetto dell'assegnazione sia il diritto di uso di cui all'art. 1021 c.c., con la conseguenza che al riguardo č necessaria l'unanimitą dei consensi dei soci, essendo il loro diritto sulle parti di area non direttamente interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei condomini sulle parti comuni.