(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 40 c.p. l'equiparazione tra non impedire un evento, che si abbia l'obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurare la stessa equiparazione fra le fattispecie commissive e le fattispecie omissive improprie, ogni qualvolta l'ordinamento giuridico ponga in capo al soggetto (attivo dell'illecito) il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto. In tale ultimo caso la inosservanza dell'obbligo di garantire la protezione del bene determina una situazione giuridica di parificazione al comportamento di colui che lo distrugge o comunque lo danneggia. (Nella specie la Corte ha ritenuto la responsabilità del Sindaco del Comune di Napoli, per violazione dell'art. 734 c.p. per essersi rifiutato di dare esecuzione, pur sussistendo la disponibilità finanziaria, ad una delibera, che imponeva il restauro e la recinzione della Villa Comunale, luogo soggetto a protezione delle bellezze naturali. È stata affermata l'equiparazione tra l'alterazione e l'azione omessa, idonea ad impedirla).