(massima n. 1)
Il capoverso dell'art. 40, del codice penale, prescrive le equivalenze tra il «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire» e il «cagionare (l'evento stesso)». Tale disposizione ha inteso estendere la punibilità della condotta illecita a carico di determinati soggetti per eventi che colpiscono altre persone e che non siano da loro procurati, perché conseguenti all'azione di terzi o di altri fattori anche di natura accidentale, ma che pure si sarebbero evitati se fosse stato posto in essere un intervento teso ad eliminare la lesione del bene posto in pericolo, intervento richiesto come doveroso da una norma che imponga a tali soggetti l'obbligo di attivarsi. Nel caso dei genitori di figli minori la norma che fa carico ai primi di evitare che la prole procreata dai secondi venga a morte è costituita dall'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni compiuti dai figli minori con l'unico limite del «non aver potuto impedire l'evento». In tal caso, però, per la ravvisabilità della penale responsabilità dei genitori è necessaria la sussistenza anche dei seguenti ulteriori elementi: 1) conoscenza o riconoscibilità della situazione di pericolo; 2) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa; 3) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari al raggiungimento del fine; 4) possibilità oggettiva di agire. (Fattispecie di infanticidio ex art. 578 c.p. contestato anche ai genitori della figlia minore).