(massima n. 1)
In tema di reato colposo, qualora un ente pubblico, nella specie un comune, abbia dato in concessione un suo impianto sportivo ad una società ovvero ad una persona privata che si presenti e risulti essere qualificata per lo svolgimento dell'attività collegata alla gestione dell'impianto stesso ed abbia imposto alla concessionaria oneri ed obblighi, tra l'altro addossandole ogni responsabilità per danni verso terzi verificatisi nel corso dell'attività programmata dalla stessa, l'ente pubblico può e deve confidare, in virtù del principio dell'affidamento, che la concessionaria si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività in questione. (Nella fattispecie il comune aveva concesso la gestione di una piscina di sua proprietà ad una società polisportiva, l'amministratore di fatto e il presidente della quale erano stati condannati per il reato di omicidio colposo nei confronti di un ragazzo, annegato nella piscina. La colpa degli imputati era stata ravvisata nell'avere essi omesso misure di sorveglianza della piscina, per mancanza di bagnini. La corte di appello aveva escluso la responsabilità civile del comune che era stata, invece, ritenuta in primo grado. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile secondo la quale il comune era tenuto a controllare gli impianti rilevando che dall'albo di concessione emergeva che l'ente pubblico non si era riservato il controllo dell'attività svolta dalla società concessionaria ma unicamente il diritto di accedere in ogni e qualsiasi momento agli impianti con i suoi funzionari e i suoi tecnici, al fine di esercitare come fossero tenuti e, quindi, di appurare se la società detta si attenesse alle norme scritte nell'albo di concessione).