(massima n. 1)
In tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento agli artt. 27 Cost. e 40 c.p. l'amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente. A maggior ragione quando trattasi di ente pubblico, richiedendosi in tal caso che l'attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio.