(massima n. 1)
In tema di colpa per omissione (nella specie ipotizzata a carico di un medico), occorre provare, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che la condotta non tenuta, oltre ad essere esigibile e praticabile, sarebbe stata in grado, se attuata, di scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, in ciò risolvendosi, all'evidenza, la prova sul rapporto di causalità previsto, per i reati omissivi, dall'art. 40 cpv. c.p.