(massima n. 1)
Il soggetto che abbia volontariamente assunto il compito di condurre a casa da scuola, con il proprio autoveicolo, un minore non ancora in grado di badare adeguatamente a se stesso deve ritenersi per ciò stesso investito - indipendentemente dalla circostanza che trattisi di trasporto gratuito o a titolo di cortesia - di una posizione di garanzia (potendo questa avere una fonte normativa anche di natura privatistica), la cui cessazione postula non soltanto l'esaurimento dell'attività di trasporto, con la discesa della persona trasportata dal veicolo, ma anche il raggiungimento, per la stessa persona, di una situazione di sicurezza quale può realizzarsi mediante la sua collocazione in ambiente protetto ovvero mediante la sua consegna a persona idonea a proseguire l'attività di tutela della sua incolumità. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità, a titolo di omicidio colposo, di soggetto il quale, avendo accompagnato fino al luogo di destinazione una minore di poco meno di 12 anni, l'aveva però lasciata senza sorveglianza all'atto in cui la medesima, discesa dal veicolo, doveva effettuare il pericoloso attraversamento della sede stradale, nel corso del quale era stata investita, con esito mortale, da altro veicolo).