(massima n. 1)
Il comandante della nave, in qualitā di rappresentante dell'armatore, č titolare, ai sensi dell'art. 409 c.n., di una posizione di garanzia che non č limitata alle sole operazioni strettamente connesse all'imbarco o allo sbarco sulla e dalla nave, ma che si estende anche alle operazioni connesse e complementari all'ingresso dei veicoli e delle persone sulla nave, posizione che pone a suo carico l'obbligo di provvedere alla eliminazione di ogni fonte di pericolo esistente nell'area interessata dalle operazioni di ingresso, limitatamente al periodo di tempo nel quale esse hanno luogo e nello spazio portuale a questo destinato. (In applicazione di tali principi č stata affermata la responsabilitā, per omicidio colposo, del comandante della nave che, ignorando le direttive della capitaneria di porto, non aveva adottato sistemi protettivi di transennamento e illuminazione della banchina, provocando la caduta in mare di un veicolo cui seguiva la morte di due passeggeri).