(massima n. 1)
Il diritto di uso non č limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilitā che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l'usuario non diversamente dall'usufruttuario servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la costruzione di un manufatto da adibire a garage rientra nell'ambito delle facoltā riconosciute dall'art. 1021 c.c. al titolare in forza di convenzione scritta di un diritto di uso su un'area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del diritto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta dall'usuario).